Art. 9.
                       Svolgimento delle prove
  Per  lo  svolgimento  delle prove di esame si osservano le norme di
cui al testo  unico  10  gennaio  1957,  n.  3,  e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Questa  Universita'  dara'  notizia,  mediante   raccomandata   con
ricevuta  di  ritorno,  del  luogo,  del  giorno e dell'ora in cui si
svolgeranno le prove di esame, non  meno  di  quindici  giorni  prima
dell'inizio delle prove medesime.