Art. 11.
                   Trasmissione dei dati personali
  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il Servizio 1 - Affari generali e concorsi della divisione affari del
personale   non   docente  dell'Universita'  degli  studi  di  Reggio
Calabria, per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e  saranno
trattati   anche   successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto del medesimo.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
  Le medesime informazioni potranno essere comunicate  unicamente  ad
amministrazioni  pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del  candidato.
L'interessato  gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
nonche'  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto di far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.