Art. 5. Valutazione dei titoli Ai titoli e attribuito un punteggio massimo di 30 punti, cosi' suddiviso per categorie: a) titoli accademici: max 7 punti: per voto di laurea: di 110 e lode 3 punti; da 110 a 107 2 punti; da 106 a 100 1 punti; dottorato di ricerca 3 punti; abilitazione professionale 1 punto; b) Titoli scientifici: max 12 punti: pubblicazioni attinenti area concorso 5 punti; pubblicazioni non attinenti 2 punti; relazioni a congresso o corso 1 punto; comunicazioni a congresso o corso 0.50 punti; partecipazione a congresso o corso 0.10 punti; c) titoli professionali: max 11 punti: servizio prestato presso le universita' 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi; borsa di studio 1 punto; attivita' professionale svolta 1 punto. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.