Art. 5.
                       Valutazione dei titoli
  Ai titoli e attribuito un punteggio  massimo  di  30  punti,  cosi'
suddiviso per categorie:
  a) titoli accademici: max 7 punti:
  per voto di laurea: di 110 e lode 3 punti;
  da 110 a 107 2 punti;
  da 106 a 100 1 punti;
  dottorato di ricerca 3 punti;
  abilitazione professionale 1 punto;
  b) Titoli scientifici: max 12 punti:
  pubblicazioni attinenti area concorso 5 punti;
  pubblicazioni non attinenti 2 punti;
  relazioni a congresso o corso 1 punto;
  comunicazioni a congresso o corso 0.50 punti;
  partecipazione a congresso o corso 0.10 punti;
  c) titoli professionali: max 11 punti:
  servizio  prestato  presso  le  universita' 1 punto per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi;
  borsa di studio 1 punto;
  attivita' professionale svolta 1 punto.
  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda  alla
correzione dei relativi elaborati.
  Il  risultato  di tale valutazione sara' reso noto agli interessati
prima dell'effettuazione della prova orale.