Art. 8.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  e  delle
precedenze  previste dal presente bando. E' dichiarato vincitore, nel
limite del posto messo a concorso, il candidato  utilmente  collocato
nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito e approvata con
apposito provvedimento ed e' immediatamente efficace.
  La  graduatoria  dei  vincitori  rimane  efficace per un termine di
diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata   approvazione,   per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.