Art. 9.
                             Assunzione
  Il  vincitore  del  concorso,  o  colui  il  quale  subentrera'  al
vincitore  rinunciatario,  decaduto o dimissionario, sara' invitato a
stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente,  il
contratto   di   lavoro   individuale   a   tempo  indeterminato  per
l'assunzione in  qualita'  di  funzionario  tecnico,  VIII  qualifica
funzionale,  area funzionale tecnico-scientifica, previo accertamento
del possesso di  tutti  i  requisiti  prescritti  e  con  diritto  al
trattamento  economico  iniziale previsto dal precitato contratto. Il
vincitore dovra' assumere servizio in  via  provvisoria  entro  dieci
giorni dalla sottoscrizione del contratto.
  Il  periodo  di  prova  ha  durata  di  tre  mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa la meta' del periodo di  prova  di  cui  al  comma  1,  nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene   corrisposta   fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute;
  L'assunzione   in    ruolo    e'    subordinata    all'accertamento
dell'effettiva disponibilita' finanziaria.