IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.
270;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio  1983,  e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 25 agosto 1985, n. 444;
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
Universita' in data 21 maggio 1996;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'art. 1,
comma 31;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  del  24  luglio
1996  con  la quale questo Ateneo ha approvato la pianta organica per
il personale tecnico amministrativo, sviluppata  ai  sensi  dell'art.
5,  comma  12, della legge n. 537/1993, entro gli indicatori numerici
di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, n. 933,  nonche'  la
delibera  del  consiglio di amministrazione del 26 novembre 1996, con
la quale sono state  ulteriormente  ribadite  le  linee  di  sviluppo
dell'organico  dell'Ateneo,  evidenziando la necessita' di sviluppare
le sedi decentrate e di  potenziare  in  particolar  modo  l'organico
tecnico;
  Visto  il  decreto  rettorale  28  maggio  1998,  n.  565, relativo
all'emanazione  del  regolamento   circa   il   contributo   per   la
partecipazione a concorsi pubblici indetti da questo Politecnico;
  Visto  il decreto rettorale del 30 luglio 1998, n. 285/AG, relativo
al regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro riferito agli impieghi amministrativi  e  tecnici
presso il Politecnico di Milano;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 20 luglio
1999 con la quale viene assegnato un posto al dipartimento di  fisica
di questo Politecnico;
  Accertata   la   necessita'   di  procedere  a  bandire  presso  il
dipartimento di fisica di questo Politecnico un concorso ad un  posto
di    assistente   contabile   (sesto   livello),   area   funzionale
amministrativo-contabile;
  Tenuto conto delle vigenti norme in materia di riserva di posti;
  Accertata la disponibilita' finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, ad posto di assistente
contabile (sesto livello), area funzionale  amministrativo-contabile,
presso il dipartimento di fisica di questo Politecnico.
  Titolo di studio richiesto: alternativamente come requisiti minimi:
  diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  diploma  di  istruzione  secondaria  di primo grado piu' diploma di
qualifica professionale o attestato di qualifica, rilasciato ai sensi
della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle  mansioni  specifiche
del profilo professionale.
  L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e  donne  per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.  Art.
2.  Requisiti per l'ammissione
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei  seguenti
requisiti generali:
  1) titolo di studio precisato all'art. 1 del bando di concorso;
  Si  prescinde  dal  possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti ai ruoli del personale indicato  nell'art.  78
della  legge  11 luglio 1980, n. 312, e del personale che ha prestato
servizio in  enti,  organismi  o  societa'  pubblici  o  privati  cui
partecipa  il  Politecnico  di  Milano  e comunque quando l'attivita'
lavorativa svolta sia documentata in modo tale da poter  definire  la
coincidenza  con  la  qualifica funzionale del personale del comparto
dell'universita'; in servizio nelle diverse medesime qualifiche ed in
possesso di sei anni di anzianita' nella qualifica funzionale terza e
quarta e tre anni di anzianita' nella qualifica funzionale quinta;
  2) eta' non inferiore agli anni 18;
  3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per  i
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non  appartenenti  alla
Repubblica);
  4) godimento dei diritti politici;
  5)  idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di  concorso,  in
base alla normativa vigente;
  6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
  Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano  stati  destituiti
dall'impiego   presso   una  pubblica  amministrazione  ovvero  siano
dichiarati decaduti da altro  impiego  statale,  ai  sensi  dell'art.
127,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
  a) godere dei diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
  b)  essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana: tale conoscenza
sara' accertata attraverso le prove d'esame.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
  L'amministrazione  puo'  disporre in qualunque momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso  per
difetto  dei  requisiti  prescritti.   Art. 3.   Domanda e termini di
presentazione
  Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  libera,  in
conformita'  allo  schema  esemplificativo  allegato, dovranno essere
indirizzate e inviate al rettore del Politecnico  di  Milano,  piazza
Leonardo  da Vinci, 32 - 20133 Milano, entro il termine perentorio di
trenta giorni che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Le domande di ammissione al concorso  si  considerano  prodotte  in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine  fa  fede  il
timbro   postale   a   data   dell'ufficio  postale  che  accetta  la
raccomandata. Non si terra' conto delle domande presentate o  spedite
a  mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine
stabilito.
  I candidati sono inoltre tenuti  a  versare,  pena  esclusione  dal
concorso  stesso,  un contributo di L. 50.000 sul c/c n. 60/9, presso
l'agenzia 53 della Cariplo, indicando la causale: contributo  per  la
partecipazione  al  concorso  di assistente contabile (sesto livello)
presso il dipartimento di fisica di questo Politecnico.
  Non sono tenuti  al  versamento  del  contributo  i  candidati  che
rientrano nelle condizioni di indigenti. L'amministrazione si riserva
la facolta' di chiedere documentazione sullo stato dichiarato.
  Nella  domanda,  i  candidati  dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilita' e a pena di esclusione:
  a) cognome e nome;
  b) la data e il luogo di nascita;
  c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero  quella  di  uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
  d)  se  cittadini  italiani,  il comune nelle cui liste elettorali,
sono  iscritti,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o   della
cancellazione dalle liste elettorali medesime;
  e) le eventuali condanne penali riportate;
  f)  il  possesso  del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto
1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui  e'  stato
conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
  g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  h)  gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
  i) di non essere stati  destituiti  dall'impiego  presso  pubbliche
amministrazioni  o  di  non essere stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del  testo  unico
10  gennaio  1957,  n.  3,  per  aver  conseguito  l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  l)  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e  politici  anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato  godimento  e  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana;
  m)  il  domicilio  o  recapito,  completo  del codice di avviamento
postale, al  quale  si  desidera  siano  trasmesse  le  comunicazioni
relative al concorso.
  I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l'ausilio  necessario  in relazione al proprio handicap e l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame.
  L'amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici   o   comunque
imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  Art.
4.  Commissione giudicatrice
  La   commissione   esaminatrice   e'   nominata    dal    direttore
amministrativo  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni.   Art. 5.
Preselezione e prove d'esame
  La prova di preselezione, il cui superamento costituisce titolo per
l'accesso alla successiva, prevede  l'accertamento  della  conoscenza
della  lingua  inglese  o  francese e della capacita' di utilizzo dei
sistemi informatici.
  La precitata preselezione e la prova teorico pratica si svolgeranno
il  giorno  15  dicembre  1999  con  inizio  alle  ore  9  presso  il
dipartimento di fisica, piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.
  I   candidati  che  abbiano  superato  la  prova  teorico  pratica,
sosterranno la prova orale il  giorno  20  dicembre  1999  presso  la
stessa sede.
  Relativamente  alle  prove  d'esame  vedasi  l'allegato al presente
bando.
  La presente pubblicazione  costituisce,  a  tutti  gli  effetti  di
legge,  notifica  di  convocazione  ai  candidati,  i  quali,  se non
riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dal  concorso,   dovranno
presentarsi  presso  le  sedi  degli  esami  muniti, ad esclusione di
altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  a) fotografia recente applicata su carta  da  bollo  con  la  firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
  b) carta d'identita' o passaporto o porto d'armi.
  Ogni  singola  prova  non  si  intende superata se il candidato non
ottiene almeno una votazione di 21/30 o equivalente. L'avviso per  la
presentazione  al  colloquio  viene  dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui  debbono  sostenerlo.    Art.  6.
Preferenze a parita' di merito
  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale dovranno far
pervenire al rettore del Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32  -
20133   Milano,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  la
prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
titoli  di  preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella
domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito  alla
data di ammissione al concorso.
  Tale  documentazione  non  e' richiesta nei casi in cui sia gia' in
possesso dell'Ateneo o ne possa disporre facendo richiesta  ad  altre
pubbliche amministrazioni, su indicazione del candidato.
  I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo  utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il
termine  suindicato: A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
  Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici   concorsi   hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate: A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
  b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  d) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  e) gli orfani di guerra;
  f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  g)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  h) i feriti in combattimento;
  i) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi famiglia numerosa;
  l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  n)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  o) i genitori vedovi non risposati  e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  p)  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  q) i genitori vedovi non risposati  e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
  r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  s) coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
  u) gli invalidi ed i mutilati civili;
  v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica.    Art.  7.    Approvazione  della
graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata secondo
l'ordine dei punti di  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,  e' approvata con decreto direttoriale ed e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica:
  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine  per
eventuali  impugnative.   Art. 8.  Presentazione dei documenti per la
nomina
  I  vincitori,  ai  fini   dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione  all'impiego,  saranno  invitati a presentare al rettore
del Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, i sotto
elencati documenti di rito in carta da bollo:
  1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti
del diploma, ovvero, copia del diploma stesso  in  bollo  autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti  il  possesso  del  titolo di studio prescritto dall'art.  2,
punto 1), del presente bando;
  2) estratto dell'atto di nascita (non e' ammesso il certificato);
  3) certificato di cittadinanza;
  4) certificato attestante che il  candidato  e'  in  godimento  dei
diritti politici, ovvero, che non e' intercorso in alcuna delle cause
che,  ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso
(i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza);
  5) certificato generale del casellario giudiziale;
  6)  documento  aggiornato  a  data  recente  relativo agli obblighi
militari, cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato  di
servizio   militare   o   del  foglio  matricolare  militare,  ovvero
certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
  I vincitori, ai fini dell'ammissione all'impiego, saranno  altresi'
sottoposti  agli  accertamenti  sanitari di cui all'art. 16, comma 2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  e   successive
modificazioni   ed  integrazioni,  tesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai  fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
  Per   i   candidati   invalidi   di  guerra  ed  assimilati,  detti
accertamenti saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per  la
natura  e  il  grado  della  sua  invalidita' o mutilazione non possa
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita'  dei  compagni  di
lavoro.
  I  candidati  che  siano  dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il documento
di  cui  al  numero  1),  una  copia  dello stato matricolare, e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
  I documenti di cui ai numeri 3), 4), e 5)  del  presente  articolo,
come  pure  la  copia dello stato matricolare, debbono essere in data
non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento  dell'invito
a produrli.
  I  certificati  di  cui  ai  numeri  3)  e  4)  dovranno attestare,
altresi', che gli interessati erano in  possesso  della  cittadinanza
dichiarata  e  in  godimento  dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per produrre le domande di  ammissione  al
concorso.
  Le  firme  apposte  sui  documenti  che  i  candidati sono tenuti a
presentare non sono  soggette  a  legalizzazione,  all'infuori  delle
ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  I candidati indigenti hanno facolta' di' produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  25  giugno  1953,  n.  492,  purche'
esibiscano il certificato di  poverta',  ovvero  quando  risulti  dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  I protughi dei territori di  confine  hanno  la  facolta'  di  fare
riferimento  a  documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
  La presentazione dei documenti di rito attestanti il  possesso  dei
requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego  pubblico dovra'
avvenire  entro  trenta  giorni  dall'atto  della  stipulazione   del
contratto di lavoro individuale.
  Scaduto  inutilmente  il  termine di cui al paragrafo precedente, e
fatta  salva  la  possibilita'  di  una  sua  proroga   a   richiesta
dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo
alla  stipulazione  del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti
gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
  I nuovi assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare  entro  trenta
giorni dall'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta
o affetta da vizio sanabile.
  I  vincitori  e  coloro  che  sono chiamati in servizio a qualsiasi
titolo  sono  tenuti  a  regolarizzare  in  bollo  i  documenti  gia'
presentati.
  Sono   fatte   salve   le  norme  piu'  favorevoli  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative,  previste  in
particolare  dagli  articoli  1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre
1998,  n.  403, quale regolamento attuativo della citata legge.  Art.
9.  Costituzione del rapporto di lavoro
  Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di  questo  Ateneo
per  le  spese  di  personale, sara' formalizzato con il vincitore il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e  regolato  dai
contratti  individuali  secondo il contratto collettivo nazionale del
comparto  Universita',  le  disposizioni  di  legge  e  le  normative
comunitarie.
  Il   contratto   individuale   sostituisce   ad   ogni   effetto  i
provvedimenti di nomina previsti dagli articoli 17 e 28  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  La  mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro,  salvo  comprovati  e
giustificati  motivi  di impedimento. In tale caso l'amministrazione,
valutati   i   motivi,   proroga   il   termine   per   l'assunzione,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
  Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta' del
periodo di prova, nel restante  periodo  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi  di  sospensione  previsti  dai  commi  3  e  4 dell'art. 17 del
contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  21  maggio  1996  del
comparto universita'.
  Come previsto dal comma 2, art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,   l'orario   settimanale   di   lavoro   ordinario,  nell'ambito
dell'orario  d'obbligo   contrattuale,   dovra'   essere   funzionale
all'orario  di  servizio,  fatte  salve le particolari esigenze delle
strutture  amministrative  e  di  elaborazione   dati   di   supporto
all'intero Ateneo.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono, sempre che
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive  integrazioni  e
modificazioni,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni.
  Milano, 22 settembre 1999
                                 Il direttore amministrativo: Zanello
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                            PROVE D'ESAME
  Una prova teorico-pratica attitudinale  tendente  ad  accertare  la
maturita'  e  la  professionalita' dei candidati con riferimento alle
attivita' che  i  medesimi  sono  chiamati  a  svolgere  nell'Ateneo,
vertente  in  particolare anche su contabilita' e procedure contabili
in ambito dipartimentale.
  La sopracitata prova potra' consistere in quiz a risposta  multipla
e/o   breve  da  espletare  anche  mediante  l'uso  di  computer  che
utilizzeranno in questo caso strumenti di office su P.C. (MS  Word/MS
Excel/MS Access).
  Una prova orale sulle materie della precitata prova.
              ----------------------------------------