Art. 2.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del  decreto
legge  21  aprile  1995,  n.  120, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la  presentazione  al  rettore,  da
parte   dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
  Urbino, 9 ottobre 1999
                                                       Il rettore: Bo