Art. 10.
  Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato  e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
  Al termine di ciascun anno di corso  gli  iscritti  presentano  una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati ne determina l'ammissione  all'anno
di  corso  successivo  o  ne  propone  al  rettore  l'esclusione  del
proseguimento del corso.