Art. 4. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Nel corso del colloquio il candidato dovra' dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e dell'aula in cui le medesime avranno luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta e venti giorni prima della data fissata per la prova orale. La convocazione per la prova orale potra' avvenire anche a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale, porto d'armi, passaporto, carta d'identita' o patente di guida. La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.