Art. 4.
  L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova  scritta  e in un
colloquio intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica. Nel corso del colloquio il candidato  dovra'  dimostrare
la conoscenza di almeno una lingua straniera.
  Il  diario  delle  prove,  con  l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora  e  dell'aula  in  cui  le  medesime  avranno  luogo,  sara'
comunicato  agli  interessati  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata  per  la
prova  scritta  e  venti giorni prima della data fissata per la prova
orale.
  La convocazione per la prova orale potra' avvenire anche a mezzo di
comunicazione  in  sede  concorsuale  da  parte   della   commissione
esaminatrice.
  Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale, porto  d'armi,
passaporto,  carta  d'identita'  o  patente  di guida. La commissione
giudicatrice e' composta a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999.
  E' ammesso al colloquio il candidato che abbia  superato  la  prova
scritta  con  un  punteggio  non  inferiore  a 40/60; il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di  almeno
40/60.