Art. 5.
  I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti criteri:
  a)  posti con borse di studio da riservare ai cittadini dell'Unione
europea in  possesso  di  diploma  di  laurea  o  titolo  equivalente
finanziati con:
  fondi ministeriali;
  convenzioni   con  soggetti  pubblici  e  privati  in  possesso  di
requisiti di elevata qualificazione  culturale  e  scientifica  e  di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
  b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di dottorato
senza  borsa  di  studio e con il pagamento di tasse e contributi per
l'accesso e la frequenza, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca
e i cittadini extracomunitari.