Art. 5. I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti criteri: a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea o titolo equivalente finanziati con: fondi ministeriali; convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee; b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca e i cittadini extracomunitari.