Art. 6.
  Al  termine  delle  prove  d'esame  la   commissione   compila   la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati dai candidati nelle singole prove. Questa e' resa  pubblica
mediante affissione all'albo ufficiale.
  I  candidati  sono  ammessi  al  dottorato  secondo  l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti  disponibili.
In caso di espressa rinuncia prima dell'inizio del corso, da parte di
taluno degli ammessi, subentra il primo idoneo secondo l'ordine della
graduatoria.
  Le  commissioni  sono  tenute  a  graduare  tutti  i  candidati con
punteggio differenziato, cosi da  evitare  situazioni  di  merito  ex
aequo.