Art. 7.
  I  candidati  ammessi  al  dottorato  di  ricerca devono presentare
domanda di iscrizione, in carta legale o resa legale, da  L.  20.000,
entro i termini che verranno a suo tempo comunicati.
  I  candidati  risultati  vincitori  che non ottemperassero a quanto
sopra  indicato  entro  i   termini   prescritti   sono   considerati
rinunciatari  ed  i  posti  che risultassero vacanti verranno messi a
disposizione dei candidati classificatisi  idonei,  secondo  l'ordine
della graduatoria.
  E'  vietata  l'iscrizione contemporanea a piu' dottorati di ricerca
presso la stessa o altra sede universitaria. Il candidato che  avesse
ottenuto l'ammissione a piu' dottorati dovra' optare per l'iscrizione
ad  uno  solo  di  essi.  E'  vietata l'iscrizione contemporanea a un
dottorato di ricerca, ad un corso  di  laurea  e  ad  una  scuola  di
specializzazione o a un corso di perfezionamento. A norma dell'art. 8
della legge n. 398 del 30 novembre 1989, agli iscritti alle scuole di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.