Art. 9. Le borse di studio sono assegnate ai cittadini comunitari previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. L'importo attuale della borsa di studio di L. 22.038.126 annui lordi sara' adeguato agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. Le borse hanno la durata massima prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca e sono confermate con ilpassaggio all'anno di corso successivo. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca. I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di studio per la partecipazione al dottorato di ricerca. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.