Art. 9.
  Le borse di studio sono assegnate ai  cittadini  comunitari  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
relativa graduatoria. L'importo attuale della borsa di studio  di  L.
22.038.126  annui  lordi  sara'  adeguato agli aumenti previsti dalle
disposizioni di legge. Le borse hanno la durata massima prevista  per
il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  e sono confermate con
ilpassaggio all'anno di corso successivo. L'importo  della  borsa  di
studio  e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai
consentiti periodi di  permanenza  all'estero  presso  universita'  o
istituti di ricerca.
  I  titolari  di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di
studio per la partecipazione al dottorato di ricerca.
  Alle borse di studio per la frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.
  Le borse non possono essere cumulate con altre borse  di  studio  a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
  Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta.
  Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.
  Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.