Art. 10.
                  Restituzione della documentazione
  I  candidati  potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con  spese  a  loro  carico,  della
documentazione  presentata.  Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale   termine   questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
                              Art. 10.
                   Trattamento dei dati personali
  Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31  dicembre  1996,
n.  675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Universita'  degli
studi  di  Messina  e  trattati  per  le  finalita' di gestione della
selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche  direttamente  interessate  alla  posizione
giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno.