Art. 10. Restituzione della documentazione I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Messina e trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno.