Art. 11. Documenti di rito Il vincitore della valutazione comparativa, dovra' a pena di decadenza, produrre all'Istituto universitario navale - Ufficio personale docente, entro il termine che 1'amministrazione provvedera' ad indicare, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avra' ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) codice fiscale; c) opzione per il nuovo stato giuridico; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla posizione di personale di ruolo con l'indicazione della retribuzione in godimento. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare controlli, anche a campione; circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, rese sia in sede di domanda di partecipazione al concorso sia in sede di presentazione della documentazione di rito per la nomina in ruolo. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dai benefici conseguiti, il candidato sara' denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968.