Art. 11.
                          Documenti di rito
  Il  vincitore  della  valutazione  comparativa,  dovra'  a  pena di
decadenza,  produrre  all'Istituto  universitario  navale  -  Ufficio
personale docente, entro il termine che 1'amministrazione provvedera'
ad  indicare,  che  decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui
avra' ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
  1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti  che  il
candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e'  esente  da  imperfezioni  che  possano  comunque   influire   sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il   certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato e' esente da malattie che possano mettere  in  pericolo  la
salute pubblica;
  2)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) codice fiscale;
  c) opzione per il nuovo stato giuridico;
  d)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione di personale di ruolo con l'indicazione della  retribuzione
in godimento.
  L'amministrazione  si  riserva la facolta' di effettuare controlli,
anche  a  campione;  circa   la   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive,  rese  sia  in  sede  di  domanda  di  partecipazione al
concorso sia in sede di presentazione della  documentazione  di  rito
per la nomina in ruolo.
  Nel  caso  di  dichiarazione  risultata  mendace,  oltre  ad essere
escluso dai benefici conseguiti, il  candidato  sara'  denunciato  ai
sensi  del  codice  penale e delle leggi speciali in materia, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968.