Art. 3.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
  La  partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 e' riservata al
personale dell'Istituto universitario navale, assunto in ruolo per lo
svolgimento di funzioni tecniche, a seguito di pubblici concorsi  che
prevedevano  come  requisito  di  accesso  il  diploma  di laurea, in
servizio al 4 febbraio 1999, data di entrata in vigore della legge 14
gennaio 1999, n. 4, e che abbia svolto alla predetta data almeno  tre
anni  di  attivita' ricerca. A tal fine, deve intendersi per pubblico
concorso una procedura concorsuale aperta a tutti i  soggetti  muniti
di  laurea.  Pertanto sono da intendersi esclusi dalla partecipazione
alla presente valutazione comparativa gli assunti  in  ruolo  per  lo
svolgimento  di  funzioni  tecniche,  per  effetto  di  provvedimenti
automatici  di  inquadramento  conseguenti  a  specifiche  previsioni
normative.
  L'attivita'  di  ricerca  e'  attestata dai presidi delle facolta',
sentiti i direttori degli istituti interessati ed  e'  comprovata  da
pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facolta' risalenti al
periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.