Art. 3. Requisiti per l'ammissione al concorso La partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 e' riservata al personale dell'Istituto universitario navale, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio al 4 febbraio 1999, data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' ricerca. A tal fine, deve intendersi per pubblico concorso una procedura concorsuale aperta a tutti i soggetti muniti di laurea. Pertanto sono da intendersi esclusi dalla partecipazione alla presente valutazione comparativa gli assunti in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, per effetto di provvedimenti automatici di inquadramento conseguenti a specifiche previsioni normative. L'attivita' di ricerca e' attestata dai presidi delle facolta', sentiti i direttori degli istituti interessati ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.