Art. 5.
                            Prove d'esame
  Le   commissioni   giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima  e  li
consegnano, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita'  mediante affissione all'albo dell'Istituto universitario
navale e delle facolta' interessate.
  I criteri  sono  pubblicizzati  almeno  sette  giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori della commissione.
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato,  con  le discipline
ricomprese nel settore  scientifico-disciplinare,  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendono;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   difiusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale  della  produzione  scientifica  anche  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  Ai fini  di  valutare  il  curriculum  scientifico  complessivo  la
commissione   fara'   anche   ricorso,  ove  possibile,  a  parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono, in ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente
quelli  di  cui  all'art.  2,  comma  9,  del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, e
in particolare:
  a) l'attivita' didattica svolta. Per  le  attivita'  svolte  presso
atenei italiani verra' presa in considerazione solo quella effettuata
in  forza  di provvedimenti ufficiali e non gia' quella effettuata in
sostituzione di docenti ufficiali.
  b) i servizi  prestati  negli  atenei  e  negli  enti  di  ricerca,
italiani e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate all'attivita' di ricerca;
  e)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  f)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Ai termine della  valutazione  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
scientifiche  la  procedura  prevede  lo  svolgimento  delle seguenti
prove, le quali concorrono alla valutazione complessiva:
  1) due prove scritte, una  delle  quali  sostituibile,  a  giudizio
della commissione, con una prova pratica;
  2) una prova orale.
  La  prima  prova  scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato    scritto    di    aspetti    generali     del     settore
scientifico-disciplinare.
  La  seconda  prova  scritta  (sostituibile  con  una prova pratica)
consiste nella  trattazione  scritta  (o  prova  pratica)  avente  ad
oggetto  uno  o  piu'  specifici  aspetti  del  settore  del  settore
scientifico-disciplinare.
  La prova orale  verte  sulla  discussione  di  aspetti  generali  e
specifici  del  settore scientifico- disciplinare e sulla discussione
degli  eventuali  titoli.  La  prova  orale  accertera',   anche   la
conoscenza   della  lingua  inglese  e  dell'altra  lingua  straniera
prescelta dal candidato.
  Tale prova e' pubblica.
  Le   prove   d'esame   si   svolgeranno   nella   sede  che  questa
amministrazione riterra' di stabilire; il diario delle prove scritte,
con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in  cui
le  medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite
raccomandata, non meno di quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle
prove medesime.
  Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti,
di valido documento di riconoscimento.
  L'amministrazione  non  e'  responsabile  di  eventuali ritardi e/o
smarrimenti delle comunicazioni dovuti a disguidi postali o a mancato
avviso di variazione di domicilio e recapito telefonico da parte  del
candidato  o  a  cause  comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
  Il tempo massimo previsto per lo svolgimento  delle  prove  scritte
concesso  ai  candidati,  sara'  stabilito dalla commissione. Inoltre
potra'  essere  concesso  ai  candidati  stessi,  a  giudizio   della
commissione  esaminatrice, l'uso di dizionari, di testi di legge e di
codici non annotati o commentati.
  Ai  termine  dei  lavori,  la   commissione,   previa   valutazione
comparativa,  con  propria  deliberazione, assunta con la maggioranza
dei componenti, indica il vincitore della valutazione comparativa.
  A tal riguardo, i commissari, con  voto  palese,  attribuiscono  un
giudizio positivo o negativo su ciascun candidato.
  Il  procedimento  concorsuale  si  concludera' entro sei mesi dalla
pubblicazione  del  decreto  di  nomina  della   commissione,   salvo
proroghe,  le quali non dovranno comunque superare complessivamente i
quattro mesi, debitamente  motivate  dalla  commissione  e  approvate
dall'amministrazione.