Art. 5. Prove d'esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' mediante affissione all'albo dell'Istituto universitario navale e delle facolta' interessate. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato, con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare, per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro difiusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Ai fini di valutare il curriculum scientifico complessivo la commissione fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente quelli di cui all'art. 2, comma 9, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, e in particolare: a) l'attivita' didattica svolta. Per le attivita' svolte presso atenei italiani verra' presa in considerazione solo quella effettuata in forza di provvedimenti ufficiali e non gia' quella effettuata in sostituzione di docenti ufficiali. b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all'attivita' di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Ai termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove, le quali concorrono alla valutazione complessiva: 1) due prove scritte, una delle quali sostituibile, a giudizio della commissione, con una prova pratica; 2) una prova orale. La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore scientifico-disciplinare. La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica) consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore del settore scientifico-disciplinare. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore scientifico- disciplinare e sulla discussione degli eventuali titoli. La prova orale accertera', anche la conoscenza della lingua inglese e dell'altra lingua straniera prescelta dal candidato. Tale prova e' pubblica. Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che questa amministrazione riterra' di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, di valido documento di riconoscimento. L'amministrazione non e' responsabile di eventuali ritardi e/o smarrimenti delle comunicazioni dovuti a disguidi postali o a mancato avviso di variazione di domicilio e recapito telefonico da parte del candidato o a cause comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il tempo massimo previsto per lo svolgimento delle prove scritte concesso ai candidati, sara' stabilito dalla commissione. Inoltre potra' essere concesso ai candidati stessi, a giudizio della commissione esaminatrice, l'uso di dizionari, di testi di legge e di codici non annotati o commentati. Ai termine dei lavori, la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore della valutazione comparativa. A tal riguardo, i commissari, con voto palese, attribuiscono un giudizio positivo o negativo su ciascun candidato. Il procedimento concorsuale si concludera' entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione, salvo proroghe, le quali non dovranno comunque superare complessivamente i quattro mesi, debitamente motivate dalla commissione e approvate dall'amministrazione.