Art. 7.
                       Esclusione dal concorso
  I candidati sono ammessi al concorso con  riserva  di  accertamento
dei  requisiti  di cui all'art. 3 del presente bando, i quali debbono
essere comunque posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
  Il rettore puo' disporre, in ogni momento,  con  decreto  motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto di uno dei requisiti.
                               Art 8.
                      Commissione giudicatrice
  La   commissione   giudicatrice,  sara'  costituita,  alla  stregua
dell'art. 2 della legge n. 210/1998, e nel rispetto  del  regolamento
emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulle
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici