Art. 7. Esclusione dal concorso I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, i quali debbono essere comunque posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Il rettore puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto di uno dei requisiti. Art 8. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, sara' costituita, alla stregua dell'art. 2 della legge n. 210/1998, e nel rispetto del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulle qualita' di componente delle commissioni giudicatrici