Art. 9.
                     Ricusazione dei commissari
  Dalla   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  decreto  di   nomina   della   commissione
giudicatrice,   decorre   il  termine  dei  trenta  giorni,  previsti
dall'art. 9 della legge n. 236/1995, per la  presentazione  da  parte
dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
  Decorso   tale   termine   e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.