Art. 9. Ricusazione dei commissari Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di nomina della commissione giudicatrice, decorre il termine dei trenta giorni, previsti dall'art. 9 della legge n. 236/1995, per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.