Art. 10.
                     Documenti di riconoscimento
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  di esame i candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento:
  a)  tessera  personale  di  riconoscimento  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione;
  b) tessera postale;
  c) porto d'armi;
  d) patente automobilistica;
  e) passaporto;
  f) carta d'identita'.
  I suddetti documenti non devono  essere  scaduti  per  decorso  del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
  Saranno  esclusi  dalle  prove  i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.