Art. 12.
           Formulazione ed approvazione della graduatoria
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
decrescente   del   punteggio   complessivo  ottenuto  dagli  stessi,
determinato secondo la normativa vigente, con l'osservanza, a parita'
di merito, delle  norme  sulle  preferenze  previste  nel  precedente
articolo.
  Con   decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata  la
graduatoria di merito e  dichiarato  il  vincitore  e  sara'  affissa
all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di  Padova entro
sessanta giorni dalla  data  di  approvazione  degli  atti.  Di  tale
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4 serie speciale - e  dal  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
  La graduatoria  di  merito  e'  immediatamente  efficace  e  rimane
efficace   per   un   termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.