Art. 13.
                       Restituzione dei titoli
  I candidati potranno provvedere al ritiro dei  titoli  inviati  non
prima   di  quattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi sessanta  giorni
dal  periodo  suindicato  l'Universita'  provvedera' allo smaltimento
senza alcun avviso.