Art. 6.
      Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea
  I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la  domanda  in  lingua italiana con le modalita' ed entro il termine
stabilito negli articoli precedenti.
  Gli atti e documenti redatti  in  lingua  straniera  devono  essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al  testo  originale  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.