Art. 11.
                        Titoli di preferenza
  Le categorie di  cittadini  che  hanno  preferenza,  a  parita'  di
merito, sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.