Art. 12. Formulazione ed approvazione della graduatoria Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, determinato secondo la normativa vigente, con l'osservanza, a parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo. Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Padova entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti. Di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - e dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.