Art. 16.
                          Periodo di prova
  Il  periodo  di  prova  ha  la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.  Decorso  il  periodo  di  prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.