Art. 9.
                       Prove di esame - Diario
  Gli  esami  si  svolgeranno  nei  giorni  e con le modalita' di cui
all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
  I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
indicati  in  ciascun  allegato,  di  cui al primo comma del presente
articolo.
  L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come   rinuncia   al
concorso, quale ne sia la causa.
  La durata delle singole prove sara' determinata dalla commissione.
  Qualora   siano  previste  prove  scritte  e  orali,  l'elenco  dei
candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'  affisso
presso la sede dove si svolge il concorso.
  Le  sedute  della  commissione  giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono  pubbliche:  al  termine  di  ogni  seduta  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.  L'elenco  sottoscritto
dal  presidente  e  dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.