Art. 12.
           Formulazione ed approvazione della graduatoria
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
decrescente  del  punteggio  complessivo   ottenuto   dagli   stessi,
determinato secondo la normativa vigente, con l'osservanza, a parita'
di  merito,  delle  norme  sulle  preferenze  previste nel precedente
articolo.
  Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata   la
graduatoria  di  merito  e  dichiarato  il  vincitore e sara' affissa
all'albo ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di  Padova  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  degli  atti. Di tale
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4 serie speciale - e  dal  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
  La graduatoria  di  merito  e'  immediatamente  efficace  e  rimane
efficace   per   un  termine  di  diciotto  mesi,  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.