Art. 13.
                  Restituzione delle pubblicazioni
  I  candidati  potranno  provvedere   al   ritiro   dei   titoli   e
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo, trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.