Art. 16.
                          Periodo di prova
  Il periodo di prova ha la durata di mesi  tre  e  non  puo'  essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.