Art. 6.
      Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea
  I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana con le modalita' ed  entro  il  termine
stabilito negli articoli precedenti.
  Gli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al testo originale  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.