Art. 9.
                       Prove di esame - Diario
  Gli esami si svolgeranno nei giorni  e  con  le  modalita'  di  cui
all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
  I  candidati,  ai  quali  non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
indicati in ciascun allegato, di cui  al  primo  comma  del  presente
articolo.
  L'assenza   del   candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa.
  La durata delle singole prove sara' determinata dalla commissione.
  Qualora  siano  previste  prove  scritte  e  orali,  l'elenco   dei
candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' affisso
presso la sede dove si svolge il concorso.
  Le sedute della commissione  giudicatrice  durante  lo  svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche:  al  termine  di ogni seduta la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione  del  voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo  della  sede  di
esame.