Art. 2.
  Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del citato decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  390/1998,  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il  termine
di  trenta  giorni  previsto  dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
1995,  n.  236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Genova, 12 ottobre 1999
                                                           Il rettore