Art. 2. Sono ammessi al concorso laureati di nazionalita' straniera non appartenenti all'Unione europea che abbiano conseguito, in una universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori disciplinari attivati alla Scuola. La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui sopra, e' attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6.