Art. 2.
  Sono  ammessi  al  concorso  laureati di nazionalita' straniera non
appartenenti  all'Unione  europea  che  abbiano  conseguito,  in  una
universita'  o  istituto  universitario  italiano o straniero di pari
grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai  settori
disciplinari attivati alla Scuola.
  La  valutazione  dell'equipollenza  del  titolo  di  cui  sopra, e'
attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione  giudicatrice
di cui all'art. 6.