Art. 7.
  I vincitori del concorso  devono  prendere  posto  nella  Scuola  a
decorrere  dalla  data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo
comma del precedente art. 6 e comunque entro il 15 gennaio  2000.  In
caso contrario saranno considerati decaduti.
  Eventuali  differimenti della data di inizio verranno consentiti ai
vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari  o  di
trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30
dicembre 1971, n. 1204).
  Coloro  che  si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire
un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve  essere  anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
  Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni previste dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono tenuti ad esibire  apposito  certificato
medico,  nel  quale  devono  essere indicati i periodi presumibili di
astensione previsti dalla legge medesima.
  Nei due casi suddetti l'attivita' di  ricerca  iniziera'  entro  il
decimo  giorno  dal  congedo  militare  o  dal termine del periodo di
puerperio.
  All'atto dell'inserimento  nella  Scuola,  ai  candidati  vincitori
verranno  consegnati,  ai  fini  dell'osservanza  delle norme in essi
contenute, lo statuto  ed  i  regolamenti  della  Scuola,  dei  quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
  In  caso di decadenza o rinuncia dei vincitori la Scuola si riserva
di assegnare il posto che  viene  a  liberarsi  ai  candidati  idonei
secondo l'ordine della graduatoria.