Art. 8.
  I corsi di perfezionamento hanno durata triennale.
  Gli  allievi  perfezionandi  non  possono  accettare impegni che la
direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo statuto
e dai regolamenti della Scuola.
  Il consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio dei
docenti  che  ha  il  compito  di  verificare  la partecipazione alle
attivita' didattiche, culturali e  scientifiche  della  Scuola  e  lo
stato di avanzamento della ricerca.
  Gli allievi perfezionandi devono attendere ai loro studi secondo un
piano  concordato  con  il  collegio  dei  docenti  e  approvato  dal
consiglio di classe.
  Gli allievi perfezionandi, al termine  dell'attivita'  di  ricerca,
devono   sostenere  l'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
perfezionamento.
  L'esame  per  il  diploma   di   perfezionamento   consiste   nella
discussione  di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
  Ai sensi dell'art. 2 della  legge  14  febbraio  1987,  n.  41,  il
diploma  di  perfezionamento  e'  a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.