Art. 3. Domanda di partecipazione al concorso La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una lingua a scelta tra italiano, francese o inglese e in carta libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, deve pervenire perentoriamente alla Scuola entro le ore 12 del giorno 30 novembre 1999. Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui all'allegato A. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, ne comporta la inammissibilita'. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e nazionalita'; 2) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in comunita'; 3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 4) il possesso del titolo accademico di cui al precedente art. 2 con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o istituto di istruzione universitaria dove e' stato conseguito (per il titolo conseguito all'estero deve essere dichiarata l'equipollenza al titolo conferito da universita' o istituti di istruzione universitaria della Repubblica italiana e la legge che ha disposto tale equipollenza); 5) l'anno accademico di immatricolazione; 6) gli esami superati nel corso di laurea con la votazione riportata in ciascuno di essi nonche' la votazione riportata nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa; 7) la lingua straniera prescelta per il colloquio; 8) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo. I candidati di cui all'art. 2, comma 3, dovranno indicare nella domanda la data in cui conseguiranno il diploma di laurea. L'omissione anche di una sola delle suddette dichiarazioni determina l'esclusione del candidato dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.