Art. 3.
                Domanda di partecipazione al concorso
  La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una lingua
a scelta tra italiano, francese o inglese e in carta libera, ai sensi
dell'art.  1  della  legge  23  agosto  1988,  n. 370, deve pervenire
perentoriamente alla Scuola entro le ore 12 del  giorno  30  novembre
1999.  Gli  interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di
cui all'allegato A.
  Il  ritardo  nella  presentazione  o  nell'arrivo  della   domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta la inammissibilita'.
  Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
  1)  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita  e
nazionalita';
  2) di essere immuni da malattie  che  non  consentano  la  vita  in
comunita';
  3)   di   non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso;
  4) il possesso del titolo accademico di cui al  precedente  art.  2
con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o istituto di
istruzione  universitaria  dove  e'  stato  conseguito (per il titolo
conseguito all'estero deve essere dichiarata l'equipollenza al titolo
conferito da universita' o istituti di istruzione universitaria della
Repubblica italiana e la legge che ha disposto tale equipollenza);
  5) l'anno accademico di immatricolazione;
  6) gli  esami  superati  nel  corso  di  laurea  con  la  votazione
riportata   in  ciascuno  di  essi  nonche'  la  votazione  riportata
nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa;
  7) la lingua straniera prescelta per il colloquio;
  8) il domicilio od il recapito presso  il  quale  desiderano  siano
trasmesse  le  comunicazioni  relative  al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
  I candidati di cui all'art. 2, comma  3,  dovranno  indicare  nella
domanda la data in cui conseguiranno il diploma di laurea.
  L'omissione   anche   di  una  sola  delle  suddette  dichiarazioni
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
  L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  mancata  o
tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da   parte   dell'aspirante  oppure  per  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione della Scuola.