Art. 9.
                          Ritiro dei titoli
  Tutti i candidati del concorso di cui al  presente  bando  dovranno
provvedere  a  loro  spese,  entro  due mesi dalla data di affissione
all'albo della  Scuola  della  relativa  graduatoria  di  merito,  al
recupero  dei  titoli  inviati  alla  Scuola.  Trascorso  il suddetto
periodo l'amministrazione non sara' in alcun  modo  responsabile  dei
predetti titoli.