Art. 8.
          Stipulazione del contratto individuale di lavoro
                      e assunzione in servizio
  Il   vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova,  mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel settimo livello
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo di
collaboratore di elaborazione dati, con rapporto di  lavoro  a  tempo
parziale al 50%.
  All'atto  dell'assunzione  in  servizio  il  dipendente e' tenuto a
comprovare, ai sensi della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni,   il   possesso   dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art.  2  del  presente  bando.  La  dichiarazione  relativa   al
requisito  della  cittadinanza  e  del godimento dei diritti politici
deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data  di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei controlli sulla veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive,
ai  sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998. Qualora dal controllo dovesse emergere la  non  veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15,  in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda
o non sia in grado di ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  i  certificati  relativi  a  stati, fatti o qualita'
personali  risultanti  da  albi  o  da  pubblici  registri  tenuti  o
conservati  da  una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da questo Ateneo  su  indicazione  da  parte  dell'interessato  della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
  L'idoneita'   fisica   all'impiego   sara'   accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano.
  Il periodo di prova avra' una durata  di  tre  mesi  e  non  potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.