Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste  dall'art.  6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito,  formata  sulla  base  del
punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due  prove  e
della  votazione  conseguita  nella  prova  orale.  La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso,  e  approvata
con  decreto rettorale ed e' pubblicata presso la divisione personale
- Via S. Antonio, 12. Dalla data di pubblicazione decorre il  termine
per eventuali impugnative.
  La  graduatoria  rimane  efficace  per  un periodo di 12 mesi dalla
pubblicazione.