Art. 8.
          Stipulazione del contratto individuale di lavoro
                      e assunzione in servizio
  Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova,   mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel settimo livello
dell'area    funzionale    amministrativo-contabile,    profilo    di
collaboratore amministrativo.
  All'atto dell'assunzione in servizio  il  dipendente  e'  tenuto  a
comprovare,  ai  sensi  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,   mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazioni,  il  possesso  dei
requisiti previsti per  l'ammissione  all'impiego,  come  specificati
nell'art,   2  del  presente  bando.  La  dichiarazione  relativa  al
requisito della cittadinanza e del  godimento  dei  diritti  politici
deve  riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
403/1998.  Qualora  dal controllo dovesse emergere la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 n materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda  o
non  sia  in  grado  di  ricorrere  alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, i certificati relativi  a  stati,  fatti  o  qualita'
personali  risultanti  da  albi  o  da  pubblici  registri  tenuti  o
conservati da una pubblica amministrazione sono  acquisiti  d'ufficio
da  questo  Ateneo  su  indicazione  da  parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
  L'idoneita'   fisica   all'impiego   sara'   accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano.
  Il periodo di prova avra' una durata  di  tre  mesi  e  non  potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.