Art. 2.
  Il termine per la presentazione  delle  domande  di  ammissione  al
concorso  di  cui  all'art.  1  e'  riaperto  per la durata di trenta
giorni, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale.
  Per i candidati che intendono presentare domanda di  ammissione  in
conseguenza  alla  riapertura  del  termine  stabilita dal precedente
comma, i requisiti generali di  ammissione  di  cui  all'art.  2  del
predetto  bando  di  concorso, dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.
  Le domande presentate ai sensi del precedente  bando  di  concorso,
purche'  in  regola  con  i  requisiti  e termini gia' previsti dallo
stesso, sono valide a tutti gli effetti e pertanto  i  candidati  non
dovranno ripresentare alcuna domanda di partecipazione al concorso.
  I  candidati che hanno gia' presentato domanda potranno integrare i
titoli presentati per il concorso.