Art. 2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 1 e' riaperto per la durata di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Per i candidati che intendono presentare domanda di ammissione in conseguenza alla riapertura del termine stabilita dal precedente comma, i requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2 del predetto bando di concorso, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo. Le domande presentate ai sensi del precedente bando di concorso, purche' in regola con i requisiti e termini gia' previsti dallo stesso, sono valide a tutti gli effetti e pertanto i candidati non dovranno ripresentare alcuna domanda di partecipazione al concorso. I candidati che hanno gia' presentato domanda potranno integrare i titoli presentati per il concorso.