Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni 18; b) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici; f) aver ottemperato a quanto previsto dalle norme sul reclutamento militare. Al concorso potra' partecipare indipendentemente dal possesso del titolo di studio, ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il personale delle Universita' appartenente alla quinta qualifica funzionale rivestente il profilo professionale di operatore amministrativo in servizio di ruolo nel medesimo profilo e nella medesima qualifica da almeno cinque anni senza demerito. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una publiica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996. I candidati sono ammessi al concorso con riserva e la loro esclusione per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, con motivato provvedimento presidenziale. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.