Art. 6.
            Formulazione e approvazione della graduatoria
  I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito  in  base
alla  valutazione  complessiva riportata che si determina sommando la
media dei voti conseguiti nella prova scritta e pratica  ed  il  voto
ottenuto   nel  colloquio  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
  Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive modificazioni, i
concorrenti che abbiano superato tutte le prove d'esame  debbono  far
pervenire,  nel termine perentorio di giorni quindici che decorre dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova  orale,  i
documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive, in base alla
normativa  vigente,  attestanti  il  possesso  di eventuali titoli di
preferenza.
  Il  Presidente  del   Policlinico,   con   decreto   presidenziale,
approvera'   la  graduatoria  generale  di  merito  e  dichiarera'  i
vincitori del concorso.
  Il provvedimento di  approvazione  della  graduatoria  conclude  il
procedimento  concorsuale  e  verra'  affisso  all'albo ufficiale del
Policlinico  Universitario  a  gestione  diretta  di  Udine   nonche'
comunicato  a tutti i candidati interessati mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito  dalla
legge.
  Dalla  data  di  notificazione  del  predetto provvedimento, che e'
definitivo, decorre il  termine  per  eventuali  impugnative  avverso
l'intero  procedimento  o  i  singoli  atti del medesimo, comprese le
esclusioni,   mediante   ricorso   giurisdizionale    al    tribunale
amministrativo  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  Per quanto non previsto  dal  presente  bando,  valgono  sempreche'
applicabili,  le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.