Art. 2.
  La borsa di studio, dell'importo  annuo  lordo  di  L.  21.600.000,
avra'  una  durata  di  dodici  mesi,  rinnovabili  al massimo per un
ulteriore periodo di dodici mesi.
  A nessun titolo possono essere attribuiti  all'assegnatario,  oltre
l'importo   della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano  carico
all'Osservatorio geofisico sperimentale.
  All'assegnatario  della   borsa   di   studio   verranno   comunque
rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
dell'Osservatorio  geofisico  sperimentale  inquadrati nel profilo di
ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo
sia inviato a svolgere studi e ricerche al  di  fuori  del  luogo  di
fruizione della borsa.
  Il  pagamento  della borsa di studio e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata alla fine del mese in cui il titolare  della
borsa ha iniziato ad usufruirne.
  Il borsista sara' assicurato a cura dell'Ente contro gli infortuni.
  La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a
valutazioni ai fini  di  carriere  giuridiche  ed  economiche  ne'  a
riconoscimenti ai fini previdenziali.
  Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.