Art. 2.
  La  borsa  di  studio,  dell'importo  annuo lordo di L. 21.600.000,
avra' una durata di  dodici  mesi,  rinnovabili  al  massimo  per  un
ulteriore periodo di dodici mesi.
  A  nessun  titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano   carico
all'Osservatorio geofisico sperimentale.
  All'assegnatario   della   borsa   di   studio   verranno  comunque
rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
dell'Osservatorio geofisico sperimentale inquadrati  nel  profilo  di
ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo
sia  inviato  a  svolgere  studi  e ricerche al di fuori del luogo di
fruizione della borsa.
  Il  pagamento  della borsa di studio e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata alla fine del mese in cui il titolare  della
borsa ha iniziato ad usufruirne.
  Il borsista sara' assicurato a cura dell'Ente contro gli infortuni.
  La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a
valutazioni ai fini  di  carriere  giuridiche  ed  economiche  ne'  a
riconoscimenti ai fini previdenziali.
  Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.