Art. 2. La borsa di studio, dell'importo annuo lordo di L. 21.600.000, avra' una durata di dodici mesi, rinnovabili al massimo per un ulteriore periodo di dodici mesi. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico all'Osservatorio geofisico sperimentale. All'assegnatario della borsa di studio verranno comunque rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti dell'Osservatorio geofisico sperimentale inquadrati nel profilo di ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo sia inviato a svolgere studi e ricerche al di fuori del luogo di fruizione della borsa. Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata alla fine del mese in cui il titolare della borsa ha iniziato ad usufruirne. Il borsista sara' assicurato a cura dell'Ente contro gli infortuni. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a riconoscimenti ai fini previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.