Art. 6.
  La  commissione  provvede  in  via  preliminare  a  determinare  il
punteggio  complessivo  a propria disposizione per la valutazione dei
titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo  tra
le  categorie  di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad  essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
  Al  termine  dei  lavori,  la commissione presentera' una relazione
contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria.
  Sono compresi  nella  graduatoria,  secondo  l'ordine  del  voto  a
ciascuno  attribuito,  soltanto  coloro  che  abbiano  conseguito una
votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti  di
cui la commissione dispone.
  Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
  Del  risultato  del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 7 all'albo dell'Ente.