Art. 8.
  Decadono  dal  diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire
all'Osservatorio geofisico sperimentale entro il quindicesimo  giorno
successivo    a    quello    di   ricevimento   della   comunicazione
dell'assegnazione, dichiarazione  di  accettare  la  borsa  stessa  e
coloro   che,   dopo   averla  accettata,  non  diano  inizio,  senza
giustificato motivo, entro  il  termine  stabilito  dall'Osservatorio
geofisico   sperimentale   agli   studi  inerenti  alle  ricerche  in
programma.
  Il provvedimento di decadenza di  cui  al  precedente  comma  viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
  L'assegnatario  che,  dopo  aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata della borsa,  o  che  si  renda
responsabile  di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non  possedere  sufficiente  attitudine  alla  ricerca,  puo'  essere
dichiarato   decaduto,  con  motivato  provvedimento  del  presidente
dell'Osservatorio  geofisico  sperimentale  dall'ulteriore  godimento
della borsa.
  Il  provvedimento  di  decadenza  di  cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico  sperimentale  su
segnalazione del direttore del dipartimento.
  Il godimento della borsa di studio e' sospeso in via temporanea nel
caso  che  il  suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva o assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.