Art. 2. La durata dell'assegno di ricerca e' di dodici mesi rinnovabili sino ad un massimo di quattro anni. L'ammontare annuo lordo dell'assegno di ricerca e' di L. 30.000.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Osservatorio geofisico sperimentale e sara' erogato al beneficiario in rate mensili; la prima rata sara' erogata alla fine del mese in cui il titolare dell'assegno avra' iniziato l'attivita'. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo dell'assegno, ulteriori compensi. All'assegnatario verranno comunque rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti dell'Osservatorio geofisico sperimentale inquadrati nel profilo di ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo sia inviato a svolgere studi e ricerche al di fuori del luogo di fruizione dell'assegno di ricerca. Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolare dell'assegno sara' assicurato a cura dell'Ente contro gli infortuni.