Art. 2.
  La durata dell'assegno di ricerca e'  di  dodici  mesi  rinnovabili
sino ad un massimo di quattro anni.
  L'ammontare   annuo   lordo   dell'assegno  di  ricerca  e'  di  L.
30.000.000,  comprensivo  degli  oneri  a  carico   dell'Osservatorio
geofisico  sperimentale  e  sara'  erogato  al  beneficiario  in rate
mensili; la prima rata sara' erogata alla fine del  mese  in  cui  il
titolare dell'assegno avra' iniziato l'attivita'.
  A  nessun  titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo dell'assegno, ulteriori compensi.
  All'assegnatario verranno comunque rimborsate, nella misura  e  con
le  modalita'  previste  per i dipendenti dell'Osservatorio geofisico
sperimentale inquadrati  nel  profilo  di  ricercatore  le  spese  di
viaggio,  vitto e alloggio qualora il medesimo sia inviato a svolgere
studi e ricerche al di fuori del luogo di fruizione  dell'assegno  di
ricerca.
  Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui
all'art.   4  della  legge  13  agosto  1984,  n.  476  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  in  materia  previdenziale
quelle  di  cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Il titolare dell'assegno sara' assicurato a cura  dell'Ente  contro
gli infortuni.