Art. 5. I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale composta da tre membri ed un segretario. Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei titoli e del risultato del colloquio. La commissione provvede in via preliminare a determinare il punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere superiore ad 1/3 di quello complessivo. La commissione stabilisce altresi' il punteggio da riservare al colloquio nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio stesso. Il colloquio vertera' sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e sulle altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel campo medesimo. Al termine dei propri lavori la commissione esprime per ogni candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e formula la graduatoria di merito dei candidati. Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di cui la commissione dispone. Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile. Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione della graduatoria di cui al successivo art. 6 all'albo dell'Ente.