Art. 5.
  I concorrenti saranno giudicati da  una  commissione  nominata  dal
presidente  dell'Osservatorio  geofisico sperimentale composta da tre
membri ed un segretario.
  Ai fini del giudizio di merito  la  commissione  terra'  conto  dei
titoli e del risultato del colloquio.
  La  commissione  provvede  in  via  preliminare  a  determinare  il
punteggio complessivo a propria disposizione per la  valutazione  dei
titoli  provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le categorie di titoli che essa riterra' di individuare,  curando  di
norma  che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
  La commissione stabilisce altresi' il  punteggio  da  riservare  al
colloquio  nonche'  il  punteggio  minimo  che  i  candidati  debbono
conseguire  nella  valutazione  dei  titoli  per  essere  ammessi  al
colloquio stesso.
  Il  colloquio  vertera'  sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e
sulle altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel  campo
medesimo.
  Al  termine  dei  propri  lavori  la  commissione  esprime per ogni
candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e
formula la graduatoria di merito dei candidati.
  Sono compresi  nella  graduatoria,  secondo  l'ordine  del  voto  a
ciascuno  attribuito,  soltanto  coloro  che  abbiano  conseguito una
votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti  di
cui la commissione dispone.
  Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
  Del  risultato  del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 6 all'albo dell'Ente.